Il Tribunale dei minori può autorizzare l’ingresso o la permanenza di un familiare di un minore straniero che si trova nel territorio italiano se sussistono:

  • gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico
  • in considerazione dell’età
  • condizioni di salute

anche in deroga ad altre disposizioni del Testo Unico Immigrazione (art.31, comma 3, T. U. Immigrazione d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e integrazioni).

I gravi motivi per autorizzare il rilascio di tale permesso di soggiorno sono stati più volte oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione che, per preservare il superiore interesse del minore, ha riconosciuto la sussistenza dei gravi motivi anche soltanto a causa tenera età del bambino, tenendo conto della grave compromissione all’equilibrio psico-fisico che determinerebbe l’allontanamento o la mancanza di uno dei genitori.

La Corte di Cassazione nel 2010 ha specificato alcuni criteri per comprendere quali sono i “gravi motivi”.

“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’articolo 31 del Decreto lgs. 286/98 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute”.

“Potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto”.  

Secondo la Cassazione, quindi, l’allontanamento del genitore straniero (senza permesso) costituirebbe un danno sicuro che potrebbe arrecare un pregiudizio allo sviluppo psico-fisico del minore presente in Italia.

L’orientamento attuale è quello di riconoscere la sussistenza dei “gravi motivi” anche soltanto per la tenera età del minore. 

Alcuni tribunali, tuttavia, continuano a richiedere la certificazione sanitaria con l’indicazione di una precisa e grave patologia del minore.

Come ottenere il permesso di soggiorno permesso di soggiorno Art. 31 per assistenza minori

L’art. 31, terzo comma, del Testo Unico Immigrazione permettere al Tribunale per i Minorenni di autorizzare i genitori irregolari a rimanere in Italia permettendo così di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero.

Per poter ottenere questa speciale autorizzazione occorre presentare un ricorso al Tribunale per i Minorenni competente in base al luogo di ospitalità o di vita del minore.

Non solo il padre o la madre, ma anche i nonni o altri parenti possono ottenere il permesso di soggiorno art. 31 per tutto il tempo necessario ad accudire il minore.

Con il permesso di soggiorno art. 31 si può lavorare

Il permesso di soggiorno per assistenza minori permette di svolgere attività lavorativa, ma è a tempo determinato: infatti cessata l’autorizzazione nel tribunale occorre presentare un nuovo ricorso.

A seguito del decreto immigrazione 2020 (Decreto Legge, 21 ottobre 2020 n. 130), il permesso di soggiorno per assistenza minori art. 31 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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