L’imprenditore artigiano è colui che “esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale, nel processo produttivo. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità e tutela a garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi vigenti” (legge n. 443/1985).
Requisiti necessari per qualificare l’imprenditore come artigiano
L’imprenditore artigiano deve aver compiuto 18 anni, deve esercitare personalmente l’attività in qualità di titolare pur essendo coadiuvato dai propri familiari, deve svolgere l’attività abitualmente.
Il proprio lavoro e quello dei familiari deve prevalere sul capitale e nel caso si avvalga di personale dipendente, non può superare i limiti sanciti dalla legge n. 443/1985.
Requisiti TECNICO -PROFESSIONALI
Nell’esercizio di attività particolari, l’imprenditore deve essere in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi in vigore.
Per esempio, l’imprenditore che volesse esercitare l’attività di impiantistica deve essere munito almeno di uno dei seguenti requisiti professionali o in alternativa deve nominare un responsabile tecnico in possesso degli stessi requisiti:
1. diploma di laurea in materia tecnica specifica;
2. diploma o qualifica conseguita al termine di un percorso di scuola secondaria di secondo grado con specializzazione relativa al settore di attività e 2 anni di lavoro dipendente in un’impresa del settore;
3. attestato di qualifica regionale conseguito ai sensi della vigente legislazione in materia di formazione professionale e 4 anni alle dipendenze di un’impresa del settore;
4. prestazione lavorativa, svolta alle dipendenze di un’impresa abilitata a svolgere l’attività di impiantistica per un periodo non inferiore a 3 anni, in qualità di operario installatore specializzato nell’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti.
Il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali viene attribuito anche al titolare dell’impresa, ai soci e ai collaboratori che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito delle imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a 6 anni.
L’imprenditore deve eseguire una serie di adempimenti al fine di poter avviare un’attività d’impresa artigiana.
Richiesta della partita IVA
L’imprenditore deve presentare richiesta di attribuzione della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 30 giorni dall’inizio dell’attività economica. La partita IVA è costituita da un codice numerico composto da 11 numeri.
Iscrizione all’Albo delle imprese artigiane
L’imprenditore, per ottenere la qualifica di imprenditore artigiano, deve richiedere l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, nelle regioni nelle quali è ancora istituito, presso le Camere del Commercio.
La domanda presentata, entro il termine di 30 giorni, verrà esaminata da un’apposita commissione la quale, verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, riconoscerà all’imprenditore la qualifica di impresa artigiana.
In assenza di comunicazioni da parte della commissione, decorsi i 60 giorni, l’impresa si considera in ogni caso iscritta.
L’iscrizione ha natura costitutiva ed è necessaria al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie riservate dalla legge alle imprese artigiane.
Nelle Regioni che hanno abolito l’Albo, e affidato le funzioni amministrative di iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane alla sezione speciale del Registro delle Imprese istituito presso le Camere del Commercio, saranno le Camere del Commercio stesso ad attribuire all’impresa la qualifica di impresa artigiana, verificata la sussistenza dei requisiti, e a iscriverla nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Iscrizione INPS e INAIL
L’imprenditore artigiano deve aprire una posizione INPS e INAIL presentando richiesta ai rispettivi enti. La denuncia d’iscrizione INAIL è obbligatoria per gli artigiani, i collaboratori e i dipendenti. Con l’iscrizione nasce l’obbligo per l’imprenditore del pagamento di un premio assicurativo legato al rischio dell’attività svolta e determinato in base alla retribuzione minima annuale.
A fronte del versamento del premio, l’artigiano, i suoi collaboratori e i suoi dipendenti potranno fruire di prestazioni economiche erogate dall’ente in caso di infortunio sul lavoro.
Presentazione SCIA
La SCIA è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dichiarazione che deve essere presentata dalle imprese che esercitano attività produttiva artigianale, commerciale e industriale espressamente indicate dalla legge. A titolo esemplificativo, ricordiamo le principali attività produttive sottoposte a presentazione della SCIA: le attività di commercio al dettaglio, le attività ricettive, le attività di acconciatore o estetista, le attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, trasformazione o confezionamento con o senza vendita diretta al consumatore finale.
Alla dichiarazione devono essere allegate le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi (morali e tecnico-professionali), se richiesti per lo svolgimento di una particolare attività, e oggettivi (relativi alla conformità urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale).
La SCIA deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune attraverso la modalità telematica, compilando un modulo standard. Entro 60 giorni dal ricevimento, la Pubblica Amministrazione deve verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati e, in caso contrario, deve invitare l’imprenditore a conformarsi. Qualora non fosse possibile, la Pubblica Amministrazione vieta la prosecuzione dell’attività e può sanzionare l’imprenditore che ha reso dichiarazioni mendaci.
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione della SCIA i piccoli laboratori artigianali che hanno alle dipendenze fino a 3 addetti e che:
• non producano con impianti o macchine emissioni in atmosfera;
• non comportino scarichi idrici di tipo produttivo;
• non producano rifiuti speciali pericolosi.
Tutti gli adempimenti sopra descritti possono essere svolti attraverso la procedura della Comunicazione Unica, presentata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa oppure da un intermediario che deve essere in possesso di:
– firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale;
– credenziali “Telemaco” (user) per spedire pratiche telematiche al registro delle imprese;
– indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa;
– browser e connessione a Internet.
Il registro delle imprese appena riceve la pratica telematica:
– spedisce automaticamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), recapito dell’impresa, la ricevuta di protocollo e la ricevuta della Comunicazione Unica;
– provvede allo smistamento verso tutti gli altri enti coinvolti.
L’impresa riceve risposta degli esiti della comunicazione sia da parte della Camera di Commercio che degli altri Enti interessati, sempre all’indirizzo PEC recapito dell’impresa e al mittente della pratica.
L’ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente territorialmente diventa l’unico sportello a cui l’impresa deve rivolgersi per inoltrare la comunicazione a tutti gli enti
Attraverso le applicazioni Web Comunica Starweb o DIRE, Sportello Telematico Artigiani e Registro delle Imprese, l’imprenditore compila per via telematica la pratica di Comunicazione Unica rivolta a tutti gli enti interessati quali Registro delle Imprese, Albo Imprese Artigiani (se la normativa regionale lo prevede), Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, SUAP.
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