Le spese sanitarie danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Sono detraibili solo le somme pagate con metodi tracciabili, ad eccezione dei casi per i quali è possibile pagare in contanti (farmaci, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e private accreditate al SSN).
Quali sono le spese mediche detraibili nel 2023? Quali documenti vanno conservati per beneficiare della detrazione?
È possibile detrarre dall’IRPEF lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro. Queste spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle deducibili e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Le spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute (modello 730 o Redditi PF) e documentate adeguatamente.
Sono detraibili anche le spese sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
I parafarmaci (quali, ad esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate) non sono detraibili anche se acquistati in farmacia.
Non sono detraibili nemmeno se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.
Quali sono le principali prestazioni mediche specialistiche detraibili?
Le spese per prestazioni specialistiche, detraibili nella misura del 19%, sono quelle relative alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione.
Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, gli esami e le terapie di seguito elencati a titolo esemplificativo:
– esami di laboratorio
– controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
– elettrocardiogrammi, ecocardiografia
– elettroencefalogrammi
– TAC (tomografia assiale computerizzata)
– risonanza magnetica nucleare
– ecografie
– indagini laser
– ginnastica correttiva
– ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo
– seduta di neuropsichiatria
– dialisi
– anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale
Quali sono i mezzi di pagamento ammessi per poter fruire della detrazione?
La fruizione della detrazione del 19% ai fini IRPEF è subordinata al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.
Tale regola non riguarda le detrazioni:
– per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
– per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Ci sono regole particolari per le fatture e gli scontrini che attestano le spese?
Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, c.d. scontrino parlante, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.
Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
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